
La modifica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 ottobre 2016, attiene all'obbligatorietà della copertura assicurativa, così estesa anche agli avvocati con decorrenza dal 12 ottobre 2017.
Munirsi di una polizza professionale avrà il vantaggio di coprire l'avvocato per ogni danno cagionato al cliente, che abbia agito personalmente o anche per mezzo di collaboratori, praticanti e sostituti processuali ex art. 102 c.p.p..
Ma come al solito, fatta la legge trovato l'inganno!
Diversi gruppi assicurativi proponevano ad esempio, in sede di accordo con la Commissione per le Convenzioni, di escludere dal vincolo assicurativo il danno cagionato attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici nonostante le nuove frontiere del processo telematico?
Ma, soprattutto, quali i costi?
Molte Compagnie italiane propongono una copertura assicurativa con un costo 4 volte superiore rispetto agli scaglioni-base di assicurazioni straniere (un primo scaglione di 500,00 euro a fronte di 140,00, un secondo di 1,100,00 euro in luogo di 300,00).
Eppure l'alea assunta dalle compagnie assicurative è quasi nulla, poichè rarissimi ad oggi sono i giudizi promossi a carico della classe avvocati.
E da qui la proposta della Cassa Nazionale Forense congiuntamente alla Commissione per le Convenzioni affinchè l'ammontare della polizza fosse fissa, omogenea per tutti i Consigli dell'Ordine e più rispettosa delle norme del D.M. in oggetto.
A quanto pare, però, solo l'American International Group, sembrerebbe voler giungere ad un accordo !
Ma chi legge e soprattutto l'Ordine degli Avvocati cosa ne pensa ?