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Omicidio stradale: la vittima della strada e la vittima processuale

Un’auto grigia travolge in pieno un ragazzo che nella mezzora successiva, raggiunto dalla Polizia Municipale prima e dall’Ambulanza poi, viene portato al Loreto Mare a sirene spiegate.

Nell’attesa che i soccorsi sopraggiungessero, i passanti sconvolti ed i ragazzi a bordo dell’auto che ha travolto la vittima hanno subito raggiunto il corpo quasi inerme del ragazzo, immerso in una pozza di sangue ma ancora parzialmente lucido, al punto da riuscire a pronunciare il suo nome ed il suo indirizzo.

Gianluca attraversava il pericoloso incrocio sulle strisce pedonali, per rincasare di lì a pochi altri passi, ma il semaforo era rosso.

L’autovettura che lo ha investito, pur procedendo ad una velocità non troppo sostenuta, non poteva immaginare che un ostacolo si sarebbe frapposto al suo ritorno a casa.

E sulla via del ritorno erano anche i testimoni oculari.

Eppure la vittima non è solo Gianluca, ma anche quella che la società non si asterrà dal giudicare fuori dalle aule dei Tribunali e dei cui diritti non si preoccuperà nessuno: l’automobilista.


Davanti ad un delitto spesso c’è chi grida di buttare la chiave dimenticando che, un giorno o l’altro, tutti possiamo trovarci ad esserne vittima o autore.


Con decorrenza dal 25.03.2016, viene introdotto l’art. 589 bis al corpo del Codice Penale, il cd. omicidio stradale che al primo comma stabilisce che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è, però, diminuita fino alla metà qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, quando cioè la vittima abbia concausato il tragico evento.

Se però il conducente si poneva alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagionando per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

L’equazione è più o meno la seguente. Una birra o uno spinello, una vittima tragicamente investita e fino a dodici anni di privazione della libertà personale del conducente.



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